Sez. U, Sentenza n. 5613 del 08/06/1998 (Rv. 516171 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost - Limiti.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili per cassazione (non più soltanto per i motivi di giurisdizione previsti dall'art. 362 cod. proc. civ. come disponeva in origine l'art. 19 del D.Lgs. Capo provvisorio Stato 13 settembre 1946 n. 233, ma) ai sensi dell'art. 111 Cost. comma secondo della Costituzione per violazione di legge. Pertanto, potendosi dedurre con questo mezzo solamente la violazione di legge, nel caso in cui venga denunziato il vizio di motivazione, la censura è ammissibile solo nell'ipotesi in cui il vizio del provvedimento impugnato si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè quando si verifica una radicale carenza della medesima con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito formale indispensabile, ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni incomprensibili o del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato, e sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze processuali.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)