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Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 18/03/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 213832 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Competenza a decidere sull'istanza in pendenza di impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione - È del giudice dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213832-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In pendenza di impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, funzionalmente competente a decidere sull'istanza di revoca o modifica di detto provvedimento, avanzata ai sensi dell'art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, è il giudice dell'impugnazione e non quello che aveva pronunciato il provvedimento impugnato; ciò avuto riguardo, in particolare, ad esigenze di economia dei giudizi e di coerenza sistematica, a salvaguardia delle quali deve evitarsi il rischio di interferenze fra decisioni di giudici diversi sullo stesso oggetto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)