Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 18/03/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 213832 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Competenza a decidere sull'istanza in pendenza di impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione - È del giudice dell'impugnazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In pendenza di impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, funzionalmente competente a decidere sull'istanza di revoca o modifica di detto provvedimento, avanzata ai sensi dell'art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, è il giudice dell'impugnazione e non quello che aveva pronunciato il provvedimento impugnato; ciò avuto riguardo, in particolare, ad esigenze di economia dei giudizi e di coerenza sistematica, a salvaguardia delle quali deve evitarsi il rischio di interferenze fra decisioni di giudici diversi sullo stesso oggetto.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)