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Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 19/10/1982 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158142 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158142-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

L'Obbligo di motivazione del mandato o dell'ordine di cattura, per quel che concerne l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa o anche soltanto del tipo di prova acquisiti, senza bisogno di ulteriori specificazioni sulla fonte. (fattispecie cui non era applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 532 del 1982). (Conf mass n 156377; (Conf mass n 156196; (Conf mass n 151668; (Conf mass n 148048; (Conf mass n 142904, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)