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Sez. 5, Sentenza n. 12057 del 23/09/1998 Ud. (dep. 21/11/1998) Rv. 214354 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Scriminante prevista dall'art 598 cp - Requisiti: offesa concernente in modo diretto ed immediato l'oggetto della causa e funzionale all'accoglimento della domanda - Sussistenza - Persone estranee e non collegate in modo diretto alla domanda - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: procedimento per interdizione - Offese relative a terza persona e non utili per suffragare la tesi della parte - Sussistenza della scriminante - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214354-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art 598 cod.pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. Pertanto, da un lato, deve ritenersi invalicabile il vincolo della rilevanza della offesa in ordine all'oggetto della controversia, dall'altro, deve ritenersi non possa sussistere alcun diritto ad offendere persone che, essendo estranee e non collegate in modo diretto alla domanda proposta al giudice, non possono assumere alcun ruolo nel procedimento. (Nella fattispecie, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato nella fase di merito per diffamazione, che aveva invocato la applicazione della scriminante in parola con riferimento alle frasi offensive, rivolte a terza persona, contenute in una istanza diretta ad ottenere la interdizione del fratello del ricorrente, e non necessarie né per la prospettazione dei fatti, né per la dimostrazione della fondatezza della domanda). (Vedasi Corte costituzionale sentenza n. 128 del 1979 ed ordinanza n. 889 del 1988).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)