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Sez. L, Sentenza n. 2725 del 20/04/1983 (Rv. 427624 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZE - DEBITO CONTRIBUTIVO DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONI CIVILI PER IL RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427624-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZE - DEBITO CONTRIBUTIVO DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONI CIVILI PER IL RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 - che ha interpretato autenticamente l'art. 8 primo comma della legge 5 novembre 1968 n. 1115 ed ha, pertanto, efficacia retroattiva - il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione totale dell'attività da parte delle imprese industriali per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta e pertanto anche ai lavoratori della impresa fallita licenziati dal curatore, dal che deriva l'Obbligo per il fallimento di pagare all'INPS i contributi di cui all'art. 9 lettera b) della stessa legge n. 1115 del 1968. Tale debito contributivo - che sorge solo al momento della risoluzione dei rapporti di lavoro in conseguenza della dichiarazione di fallimento e, quindi, direttamente in capo al fallimento - resta fin dal suo insorgere assoggettato alle regole del concorso con conseguente inconfigurabilità di quel ritardo nel pagamento che costituisce condizione di applicabilità in favore dell'INPS - delle sanzioni civili di cui all'art. 111 del R.d.l. n. 1827 del 1935. (V 5076/82, mass n 422971; (V 3119/82, mass n 421054; (Conf 4048/82, mass n 422003; (Conf 4022/82, mass n 421979; (Conf 3514/82, mass n 421492; (Conf 4376/81, mass n 415070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1155 art. 8, Legge 05/11/1968 num. 1155 art. 9 lett. B, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)