Sez. 2, Sentenza n. 6919 del 21/05/2001 (Rv. 546846 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti resi dal Tribunale in sede di reclamo su provvedimenti cautelari - Ricorribilità ex art.111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non può essere considerata ammissibile l'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare giacché trattasi di decisioni a carattere strumentale e interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali, dunque, inidonee a conseguire efficacia di giudicato, così dal punto di vista formale come da quello sostanziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)