Sez. 5, Sentenza n. 6449 del 16/01/2015 Cc. (dep. 13/02/2015) Rv. 262735 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di prevenzione - Terzo titolare di diritti reali di garanzia sui beni - Requisito della buona fede del terzo creditore - Criteri di valutazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi - in particolare su una situazione di oggettiva apparenza - che rendano scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza del terzo creditore, nella specie una banca che aveva concesso un mutuo, ritenendo non provato il requisito della buona fede sulla base di un giudizio negativo in ordine al merito creditizio del destinatario del finanziamento, fondato principalmente sulla giovane età di quest'ultimo attinente al canone generico di una buona gestione bancaria e non a quello specifico della buona fede richiesta in materia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)