Sez. 3, Sentenza n. 993 del 17/03/1976 (Rv. 379647 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PERPETUA - LEGGE N 327 DEL 1963 - NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI A MIGLIORIA - EFFETTI - PERPETUITA DEI RAPPORTI MIGLIORATIZI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PERPETUA - LEGGE N 327 DEL 1963 - NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI A MIGLIORIA - EFFETTI - PERPETUITA DEI RAPPORTI MIGLIORATIZI.*
La legge 25 febbraio 1963, n 327, non si e limitata a dare certezza legislativa ai principi gia consolidati in giurisprudenza, secondo i quali la Colonia perpetua miglioratizia, diffusa nelle province del Lazio, deve considerarsi quale sottospecie di enfiteusi. Detta legge ha invece profondamente immutato nella precedente disciplina legislativa, dichiarando perpetui quei rapporti a miglioria che tali non erano, ne potevano divenire, e cioe quei rapporti in ordine ai quali l'atto scritto, ove esistente, non era costitutivo di un diritto reale, bensi di un diritto personale (cosi immutando la sostanza del contratto, dichiarato perpetuo dalla legge); e dichiarando altresi perpetui quei rapporti a miglioria sorti in virtu di accordi verbali in conformita agli Usi locali, sempreche detti rapporti avessero una durata ultratrentennale e fossero sempre state apportate migliorie in conformita alla convenzione o dell'uso locale.*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)