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Sez. 3, Sentenza n. 3601 del 15/06/1985 (Rv. 441205 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - COLONIA PERPETUA MIGLIORATIZIA IN USO NEL LAZIO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - EFFETTI - DISTINZIONI - AFFRANCABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441205-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - COLONIA PERPETUA MIGLIORATIZIA IN USO NEL LAZIO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - EFFETTI - DISTINZIONI - AFFRANCABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

La legge n. 327 del 1963 non si è limitata a dare certezza normativa ai principi, già consolidati in giurisprudenza, secondo i quali la Colonia perpetua miglioratizia in uso nelle province del Lazio deve essere considerata quale sottospecie dell'enfiteusi, ma ha profondamente inciso sulla precedente disciplina, dichiarando perpetui quei rapporti a miglioria che tali non erano né potevano divenire ed estendendo così la possibilità di affrancazione (prevista già, in via generale e per i rapporti a carattere reale, dalla legge n. 998 del 1925) ai rapporti basati su un diritto personale, nel concorso della duplice condizione della loro durata ultratrentennale e dell'avvenuta effettuazione di miglioramenti. Sicché, mentre nel rapporto avente carattere reale l'affrancabilità opera incondizionatamente, a prescindere cioè dall'Obbligo dei miglioramenti e della loro eventuale esecuzione; nel rapporto incentrato sulla temporaneità ed incedibilità, occorre invece la realizzazione di detti miglioramenti, e la realità viene sostituita dal continuo possesso ultratrentennale, parificato ad un utile dominio. (V 1429/83, mass n 426253; (V 446/82, mass n 418148; (V 2475/80, mass n 406207; (V 2600/80, mass n 406346; (V 993/76, mass n 379647).*

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1925 num. 998, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)