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Sez. L, Sentenza n. 1675 del 26/02/1985 (Rv. 439646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - CALCOLO DEL COMPORTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - CALCOLO DEL COMPORTO - CRITERI.*

Nel caso di assenze per malattia verificatesi a cavallo di due successivi contratti collettivi, l'equitativa fissazione del cosiddetto termine esterno del comporto con riferimento alla durata del contratto collettivo non costituisce ostacolo a calcolare il comporto con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, ancorché iniziate prima dell'entrata in vigore del secondo contratto, perché l'opposta soluzione condurrebbe ad una iniqua disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai lavoratori la cui malattia sia iniziata nel periodo di vigenza del secondo contratto. (V 2135/84, mass n 434174; (V 2134/84, mass n 434173; (V 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)