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Sez. L, Sentenza n. 123 del 15/01/1990 (Rv. 464803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANTENIMENTI DELLA MEDESIMA IMPOSTAZIONE DEL LAVORO ED IL TRAPASSO DEI RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTELA - RILEVANZA SUSSIDIARIA.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANTENIMENTI DELLA MEDESIMA IMPOSTAZIONE DEL LAVORO ED IL TRAPASSO DEI RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTELA - RILEVANZA SUSSIDIARIA.*

Il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ricorre ogni qualvolta, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'Esercizio dell'impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto sostituzione del suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico- giuridico utilizzato per ottenere tale sostituzione, non essendo peraltro essenziali per la configurabilità della fattispecie suddetta, ma rilevanti solo come elementi sussidiari, il mantenimento della medesima impostazione del lavoro ed il trapasso al nuovo titolare dei rapporti con i fornitori e la clientela del precedente titolare. (V 1829/86, mass n 445131; (V 5971/84, mass n 437640; (V 4132/84, mass n 436087; (V 1317/83, mass n 426117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)