Sez. 1, Sentenza n. 10146 del 14/10/1998 (Rv. 519685 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Capacità di assumere personalmente la veste di parte - Esclusione - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Il fallito, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può assumere personalmente la veste di parte processuale in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore, consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisce per la tutela di diritti strettamente personali, nonché una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)