Sez. 2, Sentenza n. 5238 del 29/05/1999 (Rv. 526832 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Relativa - Eccezione rilevabile dal curatore - D'ufficio o dalla controparte - Esclusione - Inerzia degli organi fallimentari - Capacità d'agire - Sussistenza - Impugnabilità della sentenza - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
Alla dichiarazione di fallimento consegue una perdita della capacità processuale relativa, che può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori; ne deriva che se il fallito, nell'inerzia del curatore, agisce in giudizio o propone impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei suoi confronti, non può essere rilevato né d'ufficio né su eccezione di controparte un difetto di capacità processuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)