Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 17/12/1981 (Rv. 417544 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA DI BENI DISSIMULANTE UNA CESSIONE DEI MEDESIMI AD ESTINZIONE DI DEBITI PECUNIARI - REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA DI BENI DISSIMULANTE UNA CESSIONE DEI MEDESIMI AD ESTINZIONE DI DEBITI PECUNIARI - REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ.*
L'atto di vendita di beni, il quale, alla stregua delle effettive pattuizioni intervenute fra le parti (nella specie, immediata restituzione del prezzo), risulti dissimulare una cessione dei beni medesimi, ad Estinzione di debiti pecuniari, scaduti ed esigibili, del cedente verso il cessionario, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 2 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, atteso che tale cessione integra un pagamento non effettuato con denaro od altri mezzi normali. (V 3082/76, mass n 381867; (V 2945/72, mass n 360694).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)