Sez. L, Sentenza n. 263 del 15/01/1982 (Rv. 417965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. N. 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. N. 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITÀ.*
Nel caso di ripetizione da parte dell'INPS di somme indebitamente corrisposte a titolo pensionistico per avere l'assicurato omesso di comunicare fatti sopravvenuti alla liquidazione che fanno venir meno il diritto ad una maggiorazione della pensione, si versa in una ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. che legittima l'ente previdenziale a ripetere le somme indebitamente pagate e non è applicabile l'art. 80 del regolamento approvato con R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, sull'Assicurazione obbligatoria contro la Invalidità e la vecchiaia, il quale regola il caso in cui l'INPS sia incorso in errore nella liquidazione della pensione e stabilisce che le rettifiche di errori intervenuti dopo il decorso dell'anno dalla comunicazione all'interessato, non hanno effetto sui pagamenti corrisposti, salvo che detti errori non siano conseguenza di dolo dell'interessato. (principio enunciato in relazione all'omessa comunicazione da parte del pensionato del raggiungimento della maggiore età del figlio a carico, quale fatto estintivo del diritto alla maggiorazione della pensione). (Conf 2589/80, mass n 406331; (Conf 22/80, mass n 403385; (Conf 3680/78, mass n 393200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)