Sez. 1, Sentenza n. 773 del 28/01/1983 (Rv. 425517 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, non è deducibile, per la prima volta in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del pretore, il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo in ordine all'ammontare della sanzione medesima, ovvero la sua quantificazione in misura superiore a quella consentita, atteso che la suddetta opposizione introduce una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo, rispetto alla quale i poteri di controllo del giudice adito restano circoscritti alle questioni investite dai motivi posti a sostegno dell'opposizione stessa. (V 641/79, mass n 396792; (V 2086/77, mass n 385816).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)