Sez. 1, Sentenza n. 2597 del 12/04/1986 (Rv. 445679 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE DI FONDO NON ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE DI FONDO NON ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'espropriazione parziale, l'indennizzabilità della diminuzione di valore della parte del fondo non espropriato, ai sensi dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, postula l'esistenza di un rapporto di unità funzionale (per ubicazione e destinazione) fra la parte espropriata e quella residua e la prevedibilità, al momento dell'espropriazione, dei danni derivanti dall'esecuzione o dallo Esercizio dell'opera pubblica, cui l'espropriazione stessa è preordinata. (V 4830/83, mass n 429717; (V 2742/83, mass n 427651; (V 4470/82, mass n 422261; (V 3932/80, mass n 407824; (V 3342/78, mass n 392783).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)