Sez. 3, Sentenza n. 9725 del 15/09/1995 (Rv. 494009 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Determinazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il risarcimento dovuto per danno biologico non può essere determinato con il criterio della capitalizzazione in riferimento alla vita lavorativa del danneggiato di un reddito figurato, corrispondente al triplo della pensione sociale, dovendo essere invece determinato per equivalente della lesione di un bene, la integrità psicofisica del soggetto, da considerare nel suo valore intrinseco e non in relazione alle ripercussioni economiche del danno sulle capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)