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Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 06/05/1971 (Rv. 351474 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - ESTENSIONE E MODALITA DI ESERCIZIO - RIFERIMENTO AL TITOLO - CRITERI INTERPRETATIVI.*
Stato
decisa il 1971-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351474-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - ESTENSIONE E MODALITA DI ESERCIZIO - RIFERIMENTO AL TITOLO - CRITERI INTERPRETATIVI.*

Nelle servitu costituite sulla base di un titolo contrattuale, l'estensione e le modalita di Esercizio devono essere ricavate dal titolo medesimo (art 1063 cod civ) ed al fine di individuare con esattezza tali essenziali elementi e necessario procedere all'esame della comune intenzione delle parti che l'hanno consensualmente costituita tenendo conto dello stato dei luoghi, dell'ubicazione reciproca dei fondi e della loro naturale destinazione, quali elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la Costituzione della servitu. Nell'ipotesi in cui la formulazione del titolo sia tale da lasciare dubbi circa l'esatta individuazione della estensione e delle modalita di Esercizio della servitu, l'interpretazione del titolo deve comunque far salvo il principio enunciato nell'art 1065 cod civ, secondo cui il bisogno del fondo dominante e da soddisfare col minore aggravio del fondo servente. (Conf 222'69, mass n 338173).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)