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Sez. 2, Sentenza n. 860 del 20/03/1972 (Rv. 357073 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - SERVITU COSTITUITA IN BASE AL TITOLO - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORMULAZIONE NON CHIARA DEL TITOLO COSTITUTIVO - CRITERIO DI CUI ALL'ART 1065 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357073-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - SERVITU COSTITUITA IN BASE AL TITOLO - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORMULAZIONE NON CHIARA DEL TITOLO COSTITUTIVO - CRITERIO DI CUI ALL'ART 1065 COD CIV - APPLICABILITA.*

Nella servitu costituita sulla base di un titolo contrattuale, l'estensione e le modalita di Esercizio devono essere desunte dal titolo medesimo (art 1063 cod civ) ed, al fine di individuare con esattezza tali essenziali elementi, e necessario procedere all'esame della comune intenzione delle parti, tenendo conto dello stato dei luoghi, della ubicazione reciproca dei fondi e della loro naturale destinazione, quali elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la Costituzione della servitu. Nell'ipotesi in cui la formulazione del titolo sia tale da lasciare dubbi circa l'esatta individuazione della estensione e delle modalita della servitu, l'interpretazione del titolo deve, comunque, far salvo il principio enunciato nell'art 1065 cod civ, secondo cui il bisogno del fondo dominante e da soddisfare col minore aggravio del fondo servente. (Conf 1287'71, mass n 351474).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1063

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)