Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007 (Rv. 599203 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Debiti da responsabilità per prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Inclusione - Fondamento - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di necessaria copertura delle nuove spese - Insussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma degli artt. 6 legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 1, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che hanno trasferito alle Regioni i debiti delle soppresse unità sanitarie locali), si è verificata una successione "ex lege", a titolo particolare, della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle Usl, sicché ove la successione si sia verificata nel corso di un giudizio introdotto nei confronti di una Usl, le Regioni sono legittimate sia ad impugnare le sentenze pronunziate nei confronti delle disciolte Usl, o delle loro gestioni liquidatorie, sia a resistere ad impugnazioni proposte nei loro confronti. Tra i debiti delle disciolte Usl gravanti sulle Regioni sono da ritenersi ricompresi anche quelli per il risarcimento dei danni causati nella erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, non contrastando tale interpretazione con gli artt. 81 e 119 Cost., sotto il profilo della mancata copertura dei debiti stessi e della lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)