Sez. L, Sentenza n. 6765 del 10/12/1982 (Rv. 424397 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL PRESTATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL PRESTATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - NECESSITÀ.*
L'art. 2095 cod. civ. - pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni tipiche di ciascuna categoria e - nell'ambito della stessa categoria - di porre posizioni differenziati per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Cod. civ., secondo l'importanza dell'impresa, con la conseguenza che, al fine di accertare la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte è necessario fare riferimento in primo luogo al contratto collettivo, le cui indicazioni, in quanto esprimono la volontà delle associazioni sindacali stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione industriale, assumono valore vincolante per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria o qualifica, dovendo perciò il giudice limitarsi ad interpretarle a norma degli artt. 1362 e segg. cod. civ. senza possibilità di introdurre criteri determinativi propri, in sostituzione o in aggiunta a quelli stabiliti dal contratto collettivo o di modificare gli elementi caratterizzanti delle singole qualifiche come considerate da queste. - (V 1064/82, mass n 418932; (V 2637/81, mass n 413410; (Conf 1035/82, mass n 418899; (Conf 258/80, mass n 403647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)