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Sez. U, Ordinanza n. 3855 del 12/03/2012 (Rv. 621497 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata per iscritto - Validità - Condizioni - Insussistenza della qualifica di consumatore - Allegazione di una situazione di debolezza contrattuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621497-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In conformità all'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero, allorché sussista una clausola di proroga della competenza giurisdizionale, approvata per iscritto dalle parti, in assenza della qualità di consumatore del soggetto che invoca la nullità della clausola stessa per essere stato il contratto concluso fra imprenditori, restando irrilevante la mera allegazione di una situazione di debolezza di una parte, che affermi di avere sottoscritto il contratto perché costretta dalla necessità di impedire l'interruzione dei rapporti negoziali con la controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)