Sez. L, Sentenza n. 5782 del 26/09/1986 (Rv. 448221 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
In tema di licenziamento collettivo le ragioni delle scelte tecniche operate dal datore di lavoro circa le dimensioni e la ristrutturazione dell'azienda sono espressione del diritto di iniziativa economica dell'imprenditore garantito dall'art. 41 cost. E quindi non sono sindacabili nel merito dal giudice, il quale deve soltanto verificare che in concreto siano riscontrabili le ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento collettivo e che la scelta dei licenziandi sia conforme ai canoni previsti dagli accordi interconfederali per riduzione di personale; tenendo conto che la violazione di questi ultimi dà luogo soltanto ad un Obbligo risarcitorio e non già alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. (V 2197/86, mass n 445354; (V 952/85, mass n 439105; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)