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Sez. L, Sentenza n. 952 del 07/02/1985 (Rv. 439105 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'AZIENDA - NECESSITÀ - RIDUZIONE DEL PERSONALE SENZA MODIFICHE, TRASFORMAZIONI O SOPPRESSIONI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE O MATERIALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439105-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'AZIENDA - NECESSITÀ - RIDUZIONE DEL PERSONALE SENZA MODIFICHE, TRASFORMAZIONI O SOPPRESSIONI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE O MATERIALI - SUFFICIENZA.*

Il licenziamento collettivo è caratterizzato da due elementi, dei quali il primo consiste nella definitiva soppressione di una parte dell'attività economica dell'impresa ed il secondo è rappresentato dal nesso di causalità tra la ristrutturazione aziendale ed i singoli licenziamenti. Pertanto, la fattispecie predetta - mentre non è configurabile allorché il licenziamento di una pluralità di lavoratori sia correlato ad una mera modifica tecnica e funzionale dell'organizzazione aziendale che, pur implicando l'eliminazione di uffici o reparti, non si accompagni ad un ridimensionamento dell'attività economica dell'impresa - ricorre anche quando detto ridimensionamento possa attuarsi, per la particolare natura dell'attività imprenditoriale, attraverso la sola riduzione del personale e senza modifiche, trasformazioni o soppressioni delle strutture organizzative o materiali (uffici, reparti, servizi). (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass n 396024).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)