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Sez. 2, Sentenza n. 28582 del 11/03/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264563 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Accertamento della pericolosità in concreto al momento della condanna - Necessità - Esclusione - Verifica in sede esecutiva, da parte del magistrato di sorveglianza - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264563-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)