Sez. 1, Sentenza n. 7196 del 12/01/2011 Ud. (dep. 24/02/2011) Rv. 249224 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Accertamento della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione - Presunzione semplice di pericolosità - Sussistenza - Superabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)