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Sez. 1, Sentenza n. 3801 del 15/11/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 258602 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Applicazione di misura di sicurezza personale - Soggetto condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Accertamento dell'attuale pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258602-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

L'applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'accertamento di un'attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)