Sez. 2, Sentenza n. 32569 del 16/06/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 284980 - 02
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Pena irrogata non inferiore a dieci anni di reclusione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cod. Pen. art. 230 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)