Sez. L, Sentenza n. 7415 del 03/10/1987 (Rv. 455418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA INDUSTRIALE PER RAGIONI DI MALTEMPO - RILEVANZA - ESENZIONE DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALI DELL'OTTO PER CENTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA INDUSTRIALE PER RAGIONI DI MALTEMPO - RILEVANZA - ESENZIONE DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALI DELL'OTTO PER CENTO - CONDIZIONI.*
Nel caso di sospensione dell'attività d'impresa industriale per ragioni di maltempo, con ammissione all'integrazione salariale prevista dall'art. 12 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164, il datore di lavoro, per essere esentato dal contributo addizionale dell'8%, ha l'Onere di dedurre e dimostrare la non evitabilità degli effetti della suddetta situazione, nonostante l'uso della normale diligenza, e, pertanto, in relazione alla natura delle lavorazioni (nella specie, installazione e manutenzione di linee elettriche e telefoniche), la non utilizzabilità del personale in compiti alternativi o sostitutivi rispetto a quelli a "cielo aperto". (V 862/85, mass n 439043 e n 439044; (V 6098/83, mass n 430897).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)