diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15978 del 08/04/2025 Cc. (dep. 24/04/2025) Rv. 287852-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Valutazione discrezionale del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287852-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca dell'ordinanza sospensiva, presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire la prosecuzione della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta sul rilievo che l'imputato non si era più presentato al lavoro, senza fornire alcun avviso, al riguardo, all'UEPE, negando, peraltro, rilevanza al sequestro del suo telefono cellullare, ritenuto circostanza inidonea a giustificare l'interruzione di qualsiasi comunicazione all'UEPE).

Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)