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Sez. 4, Sentenza n. 19226 del 04/03/2020 Cc. (dep. 25/06/2020) Rv. 279248 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Gravi e ripetute violazioni - Rilevanza di un'unica trasgressione - Sussistenza – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279248-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto. (Nella fattispecie, in cui l'imputato "messo alla prova", dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell'ordinanza di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)