Sez. 2, Sentenza n. 34936 del 09/10/2025 Cc. (dep. 27/10/2025) Rv. 288694-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Interruzione del programma di trattamento - Assenza di giustificazioni fornite dalla difesa o dall’imputato - Ordinanza di revoca del beneficio - Motivazione approfondita sulla natura dell’interruzione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione del programma di trattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa o dell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui sia stato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione, senza necessità di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine alla natura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio delle motivazioni personali che hanno condotto ad essa.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)