Sez. 6, Sentenza n. 44791 del 08/10/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 227161 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con obbligo di soggiorno - Concomitante decorso con la custodia cautelare - Legittimità - Eccezione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, la concorrente decorrenza della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno con il tempo trascorso in custodia cautelare è esclusa soltanto se per il fatto in relazione al quale è stata disposta la custodia sia stata successivamente pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)