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Sez. 6, Sentenza n. 36760 del 14/05/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226527 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta nel corso dell'esecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Custodia cautelare non seguita da condanna - Imputazione della custodia cautelare all'obbligo di soggiorno.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226527-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Non sussiste alcuna sospensione della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno qualora la persona nello stesso periodo abbia subito una custodia cautelare non seguita da condanna e pertanto il tempo trascorso in custodia cautelare va computato nella durata di detta misura.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)