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Sez. 2, Sentenza n. 5228 del 26/05/1998 (Rv. 515827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. - Pregiudiziale penale - Sospensione necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515827-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio civile, non è causa di sospensione necessaria del processo civile (salvo che non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall'art. 75 cod. proc. pen.) non essendo stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. la disposizione dell'art. 3 cod. proc. pen abr., richiamato nel testo dell'art. 295 cod. proc. civ. antecedente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)