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Sez. L, Sentenza n. 8028 del 14/08/1998 (Rv. 518067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE | Attività manuale - Carattere accessorio, strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale - Sufficienza - Natura professionale e abituale dell'attività manuale - Necessità - Giudizio sul carattere abituale e professionale dell'attività - Giudice del merito - Devoluzione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Vizio di omessa ed insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE

Ai fini dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è necessario che l'attività manuale richiesta dall'art.4 comma primo n. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 venga svolta in via esclusiva e prevalente, essendo invece sufficiente che tale attività, ancorché accessoria, strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia tuttavia svolta professionalmente, ossia in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purché non in via occasionale o eccezionale; l'accertamento in ordine alla natura professionale e abituale di tale attività è accertamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non sotto il profilo della inesistenza e incongruità della motivazione, senza che, peraltro, tali censure possano risolversi nella mera prospettazione di una diversa interpretazione e valutazione del materiale probatorio, posto che il giudice di legittimità non ha il potere di controllare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazioni operate dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)