Sez. 1, Sentenza n. 527 del 23/02/1973 (Rv. 362545 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - DESTINAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE - CARATTERI DEI TITOLI DI CREDITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - DESTINAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE - CARATTERI DEI TITOLI DI CREDITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Secondo le norme del vigente diritto positivo, mentre l'essenziale tratto qualificante dei titoli di credito risiede nella loro destinazione alla circolazione - onde il documento possiede caratteri tali da costituire un mezzo tecnico idoneo ad assolvere detta funzione -, i documenti di legittimazione ed i titoli impropri sono caratterizzati dalla particolare efficacia probatoria rafforzata che la legge loro riconosce. Nel libretto di risparmio al portatore puo normalmente ravvisarsi la destinazione alla circolazione, sia pure ristretta, ed il documento in cui il diritto e menzionato possiede i caratteri essenziali dei titoli di credito (la cd incorporazione, la letteralita e l'autonomia), salvo che gli istituti di credito non inseriscano clausole tali da snaturare la normale fisionomia del predetto libretto. (V 2074/68, mass n 334203; 392/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 2002, Cod. Civ. art. 1834
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)