Sez. 3, Sentenza n. 852 del 21/02/1978 (Rv. 390188 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PREVALENZA RISPETTO AL RISCATTO ED ALLA DEVOLUZIONE ED ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONCEDENTE EX ART 10 DELLA LEGGE N 1138 DEL 1970 - APPLICABILITA AI RAPPORTI PENDENTI.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PREVALENZA RISPETTO AL RISCATTO ED ALLA DEVOLUZIONE ED ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONCEDENTE EX ART 10 DELLA LEGGE N 1138 DEL 1970 - APPLICABILITA AI RAPPORTI PENDENTI.*
L'art 10 della legge 18 dicembre 1970, n 1138, il quale ha abolito il diritto di prelazione a favore del concedente ed ha rimosso ogni limite al diritto di affrancazione dell'enfiteuta, statuendone la prevalenza rispetto al riscatto e alla devoluzione, si applica immediatamente ai rapporti che ancora sono oggetto di contestazione giudiziale e non siano definiti con sentenze irrevocabili, in quanto tale norma disciplina le modalita di svolgimento e le reciproche facolta delle parti del rapporto enfiteutico, incidendo, cosi, non gia sull'acquisizione del diritto o sulle modalita della sua Costituzione (fatto esaurito), bensi sulla consistenza e sugli effetti di esso destinati a perdurare nel tempo. (V 847/77, mass n 384459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 966, Cod. Civ. art. 973, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)