Sez. L, Sentenza n. 2907 del 24/04/1986 (Rv. 445935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATOSI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATOSI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Anche in tema di crediti pecuniari di natura previdenziale - esclusi dalla rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica di per sè un risarcimento altrettanto automatico, gravando sul creditore l'Onere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., di allegare e dimostrare, sia pure valendosi senza limitazione di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito e sebbene a questo riguardo possa assumere particolare significato la qualità di pensionato rivestita dal creditore. (V 3377/85, mass n 441050; (V 4269/84, mass n 436195; (V 6468/83, mass n 431209; (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)