Sez. 6, Ordinanza n. 49950 del 20/09/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230287 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - casi | Prove nuove - Nozione - Questioni rilevabili di ufficio - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - casi
In tema di revisione, per "prove nuove" devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente: va tuttavia precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cognizione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perchè investito del dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge. (Nella fattispecie, relativa alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la Corte ha rilevato come il "fatto" dedotto ai sensi dell'art.630 comma primo coincideva con l'ipotesi concreta dedotta nell'imputazione: non può in tal caso farsi questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)