Sez. 3, Sentenza n. 2691 del 04/07/1997 Cc. (dep. 03/09/1997) Rv. 209094 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Causa di estinzione del reato già risultante dagli atti ma non rilevata prima del giudicato - Possibilità di revisione - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
Deve escludersi che la disciplina della revisione consenta di rilevare cause di estinzione del reato risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo del Giudice, non potendo la "novità della prova" essere individuata in alcun elemento già acquisito agli atti, valutabile d'ufficio e non tenuto in considerazione dal Giudice prima del verificarsi dell'effetto del giudicato. Ciò perché l'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo giudizio fondato su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)