Sez. 1, Sentenza n. 5903 del 26/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212104 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Elementi su cui si fonda - Intercettazioni - Omessa allegazione dei relativi verbali - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Allegazione dei soli brogliacci di ascolto - Sufficienza - Ragione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268, comma primo, cod. proc. pen., ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una documentazione sommaria e informale, come i cd. brogliacci di ascolto. E invero, mentre è necessaria la trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per dimostrare che le intercettazioni non sono state disposte in violazione di un divieto stabilito dalla legge (vizio che senz'altro pregiudicherebbe la possibilità di tenere conto degli indizi attraverso di esse acquisiti per l'emissione della misura), lo stesso valore non si può attribuire al verbale, la cui funzione è solo di dare atto delle modalità di svolgimento delle relative operazioni. (Fattispecie concernente intercettazioni ambientali, in relazione alle quali, peraltro, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)