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Sez. L, Sentenza n. 5466 del 03/06/1998 (Rv. 516051 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento dei beni aziendali da parte del preponente a nuovi agenti previa revoca del mandato con retrocessione del complesso di detti beni - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516051-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità, seppure scissa in distinte unità produttive suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumenti di impresa, e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)