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Sez. L, Sentenza n. 3864 del 05/07/1979 (Rv. 400325 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400325-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*

L'art 17 legge 11 febbraio 1971 n 11, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756, esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore non sia inferiore a quindici anni, disponendo cosi non gia una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore a detto momento. (V 2216/75, mass n 376005; (Conf 2917/76, mass n 381683).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)