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Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013 Cc. (dep. 06/06/2013) Rv. 255832 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Custodia cautelare carceraria - Sostituzione con la misura degli arresti domiciliari - Decorso del tempo - Rilevanza "ex se" ai fini della sostituzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255832-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)