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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 06/08/1979 (Rv. 401061 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UN COAPPELLANTE - FORME - TERMINI.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401061-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UN COAPPELLANTE - FORME - TERMINI.*

Nel vigente sistema processuale il gravame proposto per primo assume la qualifica di impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le eventuali impugnazioni della stessa sentenza, affinche vengano decise simultaneamente. Le impugnazioni successive alla prima hanno percio, necessariamente, carattere incidentale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioe a tutelare un interesse non nascente dal gravame principale ovvero rivolte contro un capo diverso e autonomo della pronuncia: ne consegue che, nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima vanno tutte proposte nelle forme e nei termini di cui all'art 343 cod proc civ, e cioe nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, ovvero, se trattasi di appello incidentale fra coappellati, nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione che ha stimolato l'interesse della parte. (Conf 1635/73, mass n 364505; (Conf 1302/73, mass n 363907).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)