Sez. 3, Sentenza n. 4880 del 16/11/1989 (Rv. 464241 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione modifichi una precedente ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di espropriazione presso terzi non è impugnabile dal debitore esecutato con ricorso per Cassazione ex art. 111, comma secondo, cost.. (V 6245/80, mass n 409978; (Conf 2333/82, mass n 420213).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)