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Sez. 3, Sentenza n. 4880 del 16/11/1989 (Rv. 464241 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464241-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione modifichi una precedente ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di espropriazione presso terzi non è impugnabile dal debitore esecutato con ricorso per Cassazione ex art. 111, comma secondo, cost.. (V 6245/80, mass n 409978; (Conf 2333/82, mass n 420213).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)