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Sez. U, Sentenza n. 759 del 17/01/2006 (Rv. 585786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Custodia giudiziaria disposta in sede penale - Liquidazione dell'indennità - Competenza - Magistrato titolare del procedimento penale - Opposizione - Devoluzione ai magistrati del settore penale - Conseguenze in tema di astensione del giudice - Art. 51 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Art. 36, lettera h), cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 identificano chiaramente il magistrato che provvede alla liquidazione dell'indennità di custodia con quello titolare del procedimento in cui quelle spese sono state affrontate, stabilendo la stessa corrispondenza in riferimento all'ufficio competente a decidere sulle relative opposizioni, che anno natura di vere e proprie impugnazioni incidentali. Qualora, pertanto, l'opposizione abbia ad oggetto un'indennità di custodia liquidata in sede penale, il procedimento è devoluto alla cognizione di un magistrato addetto al settore penale, con la conseguenza che, nonostante il rinvio operato dall'art. 170 al procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato, l'obbligo di astensione del magistrato non è regolato dall'art. 51 cod. proc. civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 12, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)