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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10959 del 25/05/2005 (Rv. 580683 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Riparto degli affari civili e penali tra giudice civile e, rispettivamente, penale - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di ricusazione di un giudice penale decisa dalla sezione civile della corte d'appello.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580683-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale, sicché una violazione delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un problema di difetto di giurisdizione. (Nella specie il ricorrente si doleva che la ricusazione di un giudice penale con funzioni di giudice per le indagini preliminari fosse stata decisa da una sezione civile della corte d'appello, anziché da una sezione penale dello stesso organo; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si lamentava il difetto di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)